922.0 Legge federale sulla caccia (PDF)
PDF tratto dal sito della Confederazione sulla Legge federale sulla caccia.
1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:
- a. cervo dal 1° febbraio al 31 luglio
- b. cinghiale dal 1° febbraio al 30 giugno
- c. daino, cervo Sika e muflone dal 1° febbraio al 31 luglio
- d. capriolo dal 1° febbraio al 30 aprile
- e. camoscio dal 1° gennaio al 31 luglio
- f. lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal 1° gennaio
- al 30 settembre
- g. marmotta dal 16 ottobre al 31 agosto
- h. volpe dal 1° marzo al 15 giugno
- i. tasso dal 16 gennaio al 15 giugno
- k. martora e faina dal 16 febbraio al 31 agosto
- l. fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia dal 1°
- dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e
- cornacchia grigia dal 16 febbraio al 31 luglio
- n. fagiano comune dal 1° febbraio al 31 agosto
- o. svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica dal 1° febbraio al 31 agosto
- p. beccaccia dal 15 dicembre al 15 settembre.
2 Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d’Islanda e fistone turco.
3 Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l’anno:
- a.
- cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito;
- b.
- cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.
4 I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.
5 Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento)1, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.
6 Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.
1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).