Ordinanza federale sulla caccia

922.01

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(Ordinanza sulla caccia, OCP)

del 29 febbraio 1988 (Stato 1° marzo 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 20 giugno 19861 sulla caccia (Legge sulla caccia); visto l’articolo 29f capoverso 2 lettere a, c e d della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali,4

ordina:

Sezione 1: Caccia


1 Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

a.
trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto, purché vengano controllate giornalmente;
b.
lacci, calappi metallici, reti, panioni e ami;
c.
nella caccia da tana: la gassatura e la fumicatura di tane, lo stanamento di tassi, l’impiego di pinze e pali, gli spari per stanare la preda e l’impiego contemporaneo di più di un cane per tana;
d.
animali vivi da richiamo;
e.
apparecchi elettronici per la riproduzione del suono per attirare animali, dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti nonché puntatori laser, dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili;
f.
esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narcotizzanti;
g.
balestre, archi, fionde, giavellotti, lance, coltelli, fucili e pistole ad aria compressa;
h.
armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi, fucili a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12), armi automatiche e armi da pugno;
i.
armi da fuoco:

1.
la cui canna è inferiore a 45 cm,
2.
il cui calcio è piegabile, telescopico o non solidamente collegato con il sistema di percussione,
3.
la cui canna è svitabile,
4.
la cui canna è dotata di un silenziatore integrato o montabile;
j.
lo sparare da imbarcazioni a motore con potenza superiore a 6 kW, salvo per evitare danni agli attrezzi da pesca posati durante l’esercizio della pesca professionale;
k.
lo sparare da veicoli a motore in moto, teleferiche, funicolari, seggiovie e sciovie nonché ferrovie e aeromobili;
l.
nella caccia agli uccelli acquatici: pallini di piombo.1

2 In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati:

a.
armi da pugno per dare il colpo di grazia;
b.
coltelli e lance per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare se la selvaggina è ferita e il colpo di grazia mette in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti.2

2bis Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, per i mezzi ausiliari seguenti i Cantoni disciplinano:

a.
armi da fuoco: la munizione e il calibro ammessi, le distanze massime di tiro consentite nonché la prova periodica della precisione di tiro quale condizione per l’autorizzazione di caccia;
b.
cani da caccia: l’addestramento e l’impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale.3

2ter L’UFAM può emanare direttive per l’impiego di mezzi ausiliari e sistemi.4

3 I Cantoni possono vietare l’impiego di altri mezzi ausiliari.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

1 I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:

a.
conservare specie animali o biotopi determinati;
b.
prevenire i danni causati dalla selvaggina;
c.
lottare contro le epizoozie;
d.1
recuperare animali feriti o, se del caso, ucciderli.

2 Allestiscono un elenco delle persone autorizzate.

3 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può autorizzare per ricerche scientifiche e azioni di marcatura l’uso di mezzi ausiliari vietati.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
2 Nuovo testo giusta il n. 17 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

1 Le specie cacciabili secondo l’articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitate o estese come segue:

a.
la moretta tabaccata e la starna sono protette;
b.
il corvo comune è cacciabile.

2 I periodi di protezione secondo l’articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitati o estesi come segue:

a.
cinghiale: periodo di protezione dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione;
b.
cormorano: periodo di protezione dal 1° marzo al 31 agosto;
c.
cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere danneggiate.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 708). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

Sezione 2: Protezione

1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:1

a.
nocciono al proprio biotopo;
b.
mettono in pericolo la diversità delle specie;
c.2
causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;
d.
mettono gravemente in pericolo le persone;
e.
propagano epizoozie;
f.3
costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d’interesse pubblico;
g.4
causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia.

2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:

a.
l’entità dell’effettivo;
b.
la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo;
c.
la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso;
d.
le misure di prevenzione dei danni adottate;
e.
il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo;
f.
la situazione della rigenerazione nel bosco.5

3 Comunicano annualmente all’UFAM6 il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento)7 stabilisce in un’ordinanza la regolazione dell’effettivo degli stambecchi. Consulta previamente i Cantoni.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
3 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
4 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
7 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

1 Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.

2 Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.

3 L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni nell’informazione alla popolazione in merito a tali zone.

4 L’Ufficio federale di topografia definisce nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

1 Gli animali delle specie protette possono essere imbalsamati solo se sono stati trovati morti oppure sono stati uccisi o catturati in virtù di un’autorizzazione cantonale.

2 Chi vuole imbalsamare animali di specie protette deve farsi registrare nel proprio Cantone.

3 Chi vuole imbalsamare un animale delle seguenti specie protette deve dichiararlo all’amministrazione della caccia del Cantone da cui proviene l’animale:

a.
tutti i mammiferi protetti;
b.
tutti i podicipidi e le strolaghe;
c.
l’airone purpureo, l’airone nano, la cicogna bianca;
d.
il cigno selvatico e il cigno minore, tutte le oche selvatiche, l’anitra marmorizzata, l’edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il fistione turco, tutte le specie di smerghi;
e.
la femmina dell’urogallo, il francolino di monte, la coturnice, la quaglia;
f.
tutti i rapaci diurni;
g.
il re di quaglie, il chiurlo, il beccaccino;
h.
gli strigiformi;
i.
il succiacapre, il martin pescatore, l’upupa;
k.
il beccafrusone, la passera solitaria, il picchio muraiolo, l’averla grigia, l’averla capirossa.

4 La dichiarazione deve essere fatta entro quattordici giorni dal momento in cui l’animale è portato nel laboratorio dell’imbalsamatore.

5 Il commercio a scopo lucrativo di animali protetti imbalsamati e la pubblicità relativa sono vietati. I Cantoni possono prevedere eccezioni per il commercio di vecchi prodotti imbalsamati restaurati.

1 L’autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.

2 L’autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se queste cure sono destinate ad animali che ne hanno un bisogno provato e se sono prodigate da una persona qualificata e nelle installazioni adeguate. La durata dell’autorizzazione è limitata.

3 Se necessario e previa consultazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l’UFAM emana direttive sulla cura di animali protetti.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).

1 L’autorizzazione di tenere in cattività rapaci è accordata solamente se:

a.
gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone;
b.
è stata accordata un’autorizzazione cantonale per praticare la caccia con il falcone; e
c.
gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno sufficienti possibilità di volare liberamente conformemente ai loro bisogni naturali.

2 I rapaci in cattività per falconeria possono essere tenuti:

a.
in una voliera per la muta durante la muta e la nidificazione;
b.
temporaneamente al trolley per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;
c.
legati con la pastoia, per una breve durata, in occasione del trasporto, dell’addestramento dei piccoli, dell’addestramento al volo e dell’esercizio della caccia.

3 La durata dell’uso della pastoia deve essere documentata.

4 Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana una direttiva sulla tenuta in cattività di rapaci per falconeria.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).

1 È vietato offrire e vendere animali vivi delle specie protette. Sono eccettuati gli animali nati in cattività per i quali esiste un attestato di allevamento oppure che sono adeguatamente contrassegnati nonché gli stambecchi catturati giusta l’articolo 4 capoverso 4.

2 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 4 settembre 20131 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette relative all’importazione, al transito e all’esportazione.2


1 RS 453.0
2 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. all’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).

1 Il Dipartimento può, con l’approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che:

a.
esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie;
b.
sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie;
c.
non ne deriva pregiudizio né per la conservazione della diversità delle specie e le peculiarità genetiche né per l’agricoltura e la selvicoltura.

2 L’UFAM può, con l’approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d’estinzione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.

3 Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

1 Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene.

2 L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’allegato 1 sono soggette ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.

3 L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’allegato 2 sono vietate. Per le detenzioni esistenti e per l’importazione e la detenzione a scopo di ricerca può essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico. L’autorizzazione per le detenzioni esistenti deve avere durata limitata.

4 Sono competenti:

a.
per l’autorizzazione di importazione: l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria2, previa approvazione dell’UFAM;
b.
per l’autorizzazione di detenzione: le autorità cantonali.

5 I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si propaghino; nella misura del possibile, li allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene. Essi ne informano l’UFAM. Per quanto necessario, l’UFAM coordina detti provvedimenti.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2014.

Sezione 3: Danni causati dalla selvaggina

1 Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli.1

2 I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

a.2
l’80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati;
b.
il 50 per cento dei costi dovuti a danni causati da castori, lontre e aquile.

2 I Cantoni determinano l’entità e la causa dei danni da selvaggina.

3 La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti.

4 La Confederazione promuove misure per prevenire danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.3

5 L’UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.4

6 …5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1005).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2003, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 269).
5 Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

a.
la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
b.
la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
c.
la promozione di misure di prevenzione;
d.
l’accertamento di danni e di pericoli;
e.
il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
f.
la dissuasione, la cattura o l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;
g.
il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
h.
il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM promuove le misure seguenti:

a.
l’allevamento, l’addestramento, la tenuta e l’impiego di cani da protezione del bestiame;
b.
la protezione degli alveari mediante recinzioni elettriche.

2 Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti o adeguate, l’UFAM può promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame e le api.

3 L’UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.

4 I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.

5 L’UFAM può sostenere organizzazioni d’importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).

1 L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.

2 L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

a.
appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;
b.
sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d’arte per la protezione del bestiame;
c.
sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti; e
d.
sono notificati quali cani da protezione del bestiame secondo l’articolo 16 capoverso 3bis lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.

3 Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana direttive concernenti l’idoneità, l’allevamento, l’addestramento, la tenuta, l’impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).
2 RS 910.13
3 RS 916.401

Sezione 4: Ricerca

1 La Confederazione può garantire aiuti finanziari a centri di ricerca e a istituti d’importanza nazionale per attività d’interesse pubblico. Gli aiuti possono essere vincolati a condizioni.

2 Nell’ambito dei crediti accordatigli, l’UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d’ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

3 Per promuovere la ricerca scientifica, l’UFAM può, d’intesa con gli organi cantonali della caccia, rivolgersi a guardacaccia o a persone autorizzate alla caccia.

Il Dipartimento stabilisce i compiti del Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina.

1 I Cantoni possono autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli che possono essere cacciati purché queste campagne servano a scopi scientifici, alla pianificazione della caccia o alla conservazione della diversità della specie.

2 L’UFAM, sentiti i Cantoni, può autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli protetti purché queste campagne servano a scopi scientifici o alla conservazione della diversità delle specie.

3 L’UFAM designa gli organi che coordinano le campagne di marcatura. Questi stabiliscono il tipo di marcatura, disciplinano l’informazione reciproca sugli animali marcati e informano i servizi e le persone partecipanti. Allestiscono annualmente un rapporto per l’UFAM.

4 Tutti gli animali marcati e messi in libertà devono essere annunciati agli organi di coordinazione.

Sezione 5: Responsabilità civile

La somma minima di copertura dell’assicurazione per la responsabilità civile del cacciatore è di 2 milioni di franchi.

Sezione 6: Esecuzione

1 I Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge sulla caccia.

2 Nei loro piani direttori e di utilizzazione, essi tengono conto delle esigenze della protezione delle specie e dei biotopi.2


1 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.
2 Introdotto dal n. I 6 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. Esse consultano i Cantoni prima di prendere una decisione. La collaborazione dell’UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.


1 Introdotto dal n. II 19 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
2 RS 172.010

1 Ogni anno entro il 30 giugno i Cantoni comunicano all’UFAM l’effettivo delle più importanti specie animali cacciabili e protette, il numero degli animali uccisi e morti nonché gli animali protetti imbalsamati annunciati. Inoltre danno indicazioni sul numero dei cacciatori, sui mezzi ausiliari di caccia vietati che sono stati usati e sui mezzi impiegati per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.

2 In casi particolari, soprattutto quando l’effettivo di una specie aumenta o diminuisce fortemente, l’UFAM può esigere dai Cantoni altre informazioni statistiche ed emanare direttive sul censimento degli effettivi. Consulta previamente i Cantoni.

L’UFAM consegna ogni anno ai Cantoni un elenco delle persone cui è stata ritirata l’autorizzazione di caccia giusta l’articolo 20 capoverso 1 della legge sulla caccia.

1 L’UFAM vigila sull’esecuzione della legge sulla caccia.

2 Esso emana le disposizioni secondo l’articolo 10 capoversi 1 e 3 e l’articolo 11 capoverso 1.1

3 Esso stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione.3


1 Introdotto dal n. I 28 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).
2 RS 510.620
3 Introdotto dal n. 14 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

Se acquisisce nuove conoscenze sull’invasività delle specie animali o sulla loro propagazione naturale, dopo aver sentito i servizi federali coinvolti e gli ambienti interessati il Dipartimento adegua gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

Sezione 7: Disposizioni finali

L’ordinanza d’esecuzione, del 7 giugno 19711, della legge federale su la caccia e la protezione degli uccelli è abrogata.


1 [RU 1971 851]

1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 1988 517


1 Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1988.


Allegato 11

(art. 8bis cpv. 2)

Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono soggette ad autorizzazione

Nome scientifico Nome italiano
Sylvilagus spec. Coniglio coda di cotone
Tamias sibiricus Tamia striato
Ondatra zibethicus Topo muschiato
Myocastor coypus Nutria
Castor canadensis Castoro canadese
Nyctereutes procyonoides Cane procione
Procyon lotor Procione lavatore
Neovison vison Visone americano
Dama dama Daino
Cervus nippon Cervo Sika
Cervus canadensis Wapiti
Odocoileus virginianus Cervo coda bianca
Ovis aries Muflone
Alectoris chukar Pernice chukan
Alectoris rufa Pernice rossa
Tadorna ferruginea Casarca
Alopochen aegyptiaca Oca egiziana
Branta canadensis Oca del Canada
Cygnus atratus Cigno nero
Myiopsitta monachus Parrocchetto monaco
Psittacula krameri Parrocchetto dal collare
Ibridi fra animali selvatici e animali domestici che secondo l’articolo 86 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali sono equiparati agli animali selvatici.

1 Introdotto dall’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
2 RS 455.1

 

Allegato 21

(art. 8bis cpv. 2)

Specie animali non indigene la cui importazione e
detenzione sono vietate

Nome scientifico Nome italiano
Sciurus carolinensis Scoiattolo grigio
Oxyura jamaicensis Gobbo della Giamaica
Ibridi di rapace

1 Introdotto dall’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

 


RU 1988 517


1 RS 922.0
2 RS 814.01
3 RS 455
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

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