Legge federale sulla caccia

922.0 Legge federale sulla caccia (PDF)

PDF tratto dal sito della Confederazione sulla Legge federale sulla caccia.

 

1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

a.  cervo dal 1° febbraio al 31 luglio
b.  cinghiale dal 1° febbraio al 30 giugno
c.  daino, cervo Sika e muflone dal 1° febbraio al 31 luglio
d. capriolo dal 1° febbraio al 30 aprile
e. camoscio dal 1° gennaio al 31 luglio
f. lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal 1° gennaio
al  30 settembre
g. marmotta dal 16 ottobre al 31 agosto
h. volpe dal 1° marzo al 15 giugno
i. tasso dal 16 gennaio al 15 giugno
k. martora e faina dal 16 febbraio al 31 agosto
l. fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia dal 1°
dicembre al 15 ottobre
m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e
cornacchia grigia dal 16 febbraio al 31 luglio
n. fagiano comune dal 1° febbraio al 31 agosto
o. svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica dal 1° febbraio al 31 agosto
p. beccaccia dal 15 dicembre al 15 settembre.

2 Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d’Islanda e fistone turco.

3 Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l’anno:

a.
cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito;
b.
cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.

4 I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.

5 Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento)1, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

6 Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.


1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

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